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Voci di danno

Risarcimento per morte da malasanità: chi può chiederlo, quanto spetta, entro quando

  • 14 min di lettura
  • A cura di Avv. Generoso Yuri Restina

Il risarcimento spetta ai congiunti quando l'errore sanitario ha causato la morte, o ha tolto al paziente concrete possibilità di sopravvivenza. Si chiede iure proprio per il danno da perdita del rapporto parentale, e iure hereditatis per quanto è maturato in capo alla vittima prima di morire. Il termine per agire è di dieci anni verso la struttura e di cinque verso il singolo medico.

Che cosa vuol dire «malasanità», e perché in tribunale si chiama in un altro modo

Malasanità è una parola del linguaggio comune. In nessuna legge italiana esiste il reato o l’illecito di malasanità: quando un caso arriva davanti a un giudice prende il nome di responsabilità sanitaria, ed è disciplinato dalla legge 8 marzo 2017 n. 24, la cosiddetta legge Gelli-Bianco.

La differenza non è terminologica: cambia chi risponde, cambia chi deve provare che cosa, e cambiano i termini entro i quali si può agire. L’art. 7 della legge distingue nettamente due posizioni.

Struttura sanitariaSingolo professionista
A che titolo rispondeContrattuale, per inadempimento del contratto di spedalitàExtracontrattuale, salvo abbia assunto un’obbligazione contrattuale diretta con il paziente
Normeartt. 1218 e 1228 c.c., richiamati dall’art. 7 co. 1 L. 24/2017art. 2043 c.c., richiamato dall’art. 7 co. 3 L. 24/2017
Che cosa deve provare chi agisceIl contratto, il danno e il nesso causale fra la condotta e il dannoIl fatto, la colpa, il danno e il nesso causale
Che cosa deve provare la controparteDi aver adempiuto, oppure che l’inadempimento dipende da causa a lei non imputabileNulla: l’onere resta su chi agisce
Prescrizione10 anni (art. 2946 c.c.)5 anni (art. 2947 c.c.)

Gli articoli citati nella tabella si leggono per intero sul codice civile pubblicato da Normattiva, che è la fonte ufficiale e sempre aggiornata: conviene abituarsi a controllare lì, invece che sui riassunti dei siti divulgativi, questo compreso.

Da qui discende una conseguenza pratica che conviene tenere a mente per tutta la lettura: agire contro la struttura è quasi sempre più conveniente che agire contro il singolo medico. Il termine è doppio e la posizione probatoria è migliore. Non significa che il medico non risponda mai, significa che la struttura è il convenuto naturale.

Quando la morte di un familiare dà diritto a un risarcimento

Servono tre elementi, e devono esserci tutti e tre.

  1. Una condotta sanitaria colposa, cioè uno scostamento dalle raccomandazioni previste dalle linee guida accreditate o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali (art. 5 L. 24/2017).
  2. Un danno, che qui è il decesso.
  3. Il nesso causale fra la prima e il secondo.

Il terzo elemento è quello su cui si decidono quasi tutte le cause, ed è anche quello che viene raccontato peggio. Non è richiesta la certezza: in sede civile il criterio è quello del «più probabile che non» (Cass. S.U. civ. 576/2008), meno rigoroso dell’«alto grado di credibilità razionale» che si pretende in sede penale (Cass. S.U. pen. 30328/2002, sentenza Franzese). In concreto: se il consulente medico-legale conclude che una condotta corretta avrebbe dato al paziente concrete e apprezzabili possibilità di sopravvivenza, il nesso può dirsi provato anche senza la dimostrazione che quel paziente si sarebbe certamente salvato.

È la ragione per cui casi che sembrano persi in partenza reggono, e casi che sembrano evidenti cadono. Le due domande non sono «l’esito è stato tragico?» e «qualcuno ha sbagliato?», ma «che cosa sarebbe successo se non avessero sbagliato?».

Non ogni esito infausto è un errore. Esistono complicanze imprevedibili e malattie che nessuna terapia avrebbe fermato. È esattamente il motivo per cui il primo passaggio di una pratica seria è una verifica tecnica e non una lettera di diffida.

Le situazioni che ricorrono più spesso sono sei, e le abbiamo descritte una per una nella pagina «Riconoscete la vostra situazione»: errore diagnostico, errore chirurgico, infezione contratta in reparto, ritardo delle cure, errore terapeutico o farmacologico, carenze organizzative della struttura.

Chi può chiedere il risarcimento, e a che titolo

Qui si annida l’equivoco più comune: si crede che il risarcimento sia uno solo e che vada «all’erede». Le azioni sono invece due, distinte e cumulabili.

Schema delle due azioni: a sinistra l'azione iure proprio dei congiunti per il danno da perdita del rapporto parentale, con l'elenco di chi gode della presunzione e di chi deve provare il legame; a destra l'azione iure hereditatis degli eredi per il danno maturato in capo alla vittima, con la condizione dell'intervallo apprezzabile fra errore e decesso.
Due azioni diverse. La prima nasce in capo a voi ed è il vostro dolore. La seconda era della vittima e vi arriva per successione. Si possono esercitare insieme, e quasi sempre conviene farlo.

Iure proprio: il danno è vostro

È il danno da perdita del rapporto parentale: la sofferenza e lo stravolgimento della vita di chi resta. Non passa per l’eredità, nasce direttamente in capo al congiunto, e spetta anche a chi rinuncia all’eredità.

Per il coniuge o la parte dell’unione civile, il convivente stabile, i figli e i genitori il legame affettivo si presume: non va dimostrato, semmai può essere contestato dalla controparte. Per fratelli, sorelle, nonni e nipoti il legame va invece allegato e provato come concreto e attuale, con elementi ordinari: convivenza o vicinanza, frequentazione documentabile, ruolo effettivo nella vita quotidiana della vittima.

Iure hereditatis: il danno era della vittima

Gli eredi possono far valere ciò che è maturato in capo alla persona prima che morisse: il danno biologico terminale, cioè la lesione della salute nel periodo fra l’errore e il decesso, e il danno morale detto catastrofale, cioè la sofferenza lucida di chi si rende conto che sta per morire.

Questa voce ha una condizione precisa, e va detta chiaramente perché è controintuitiva: se la morte è immediata o segue le lesioni in un lasso brevissimo, non si trasmette nulla agli eredi. Le Sezioni Unite lo hanno stabilito con la sentenza 15350/2015: il danno può entrare nel patrimonio della vittima solo finché la vittima è in vita. Serve un intervallo apprezzabile.

Che cosa è risarcibile: le voci di danno, una per una

Voce di dannoA chi spettaChe cosa copre
Perdita del rapporto parentaleAi congiunti, iure proprioLa sofferenza per la perdita e lo stravolgimento della vita di relazione
Danno biologico terminaleAgli eredi, iure hereditatisLa lesione della salute nell’intervallo fra l’errore e il decesso
Danno morale catastrofaleAgli eredi, iure hereditatisLa sofferenza della vittima consapevole dell’esito
Danno patrimoniale da perdita del contributoAi congiunti che ne beneficiavanoIl reddito o l’apporto domestico che la vittima assicurava alla famiglia
Spese sostenuteA chi le ha sostenuteSpese mediche, di assistenza, funerarie, documentate

Sul danno patrimoniale vale la pena fermarsi, perché è la voce che i familiari dimenticano più spesso di far valere. Non riguarda solo chi era a carico di uno stipendio: il contributo può essere anche non monetario. Il lavoro domestico e di cura svolto dalla persona deceduta, l’assistenza a un familiare anziano o disabile, la gestione di un’attività di famiglia sono apporti economicamente valutabili, e vanno documentati subito perché ricostruirli a distanza di anni è molto più difficile.

Quanto spetta: come si arriva davvero a una cifra

Questa è la domanda più digitata di tutto il settore, e la risposta onesta è che non esiste un importo valido per tutti. Esiste però un procedimento codificato, ed è utile conoscerlo perché permette di capire se una proposta dell’assicurazione è seria oppure no.

Schema del calcolo a punti del danno da perdita del rapporto parentale: quattro parametri (rapporto di parentela, età della vittima, età del superstite, convivenza) determinano un punteggio, che moltiplicato per il valore del punto della tabella vigente dà l'importo base, poi personalizzato in aumento o in diminuzione.
Il procedimento a punti. È il metodo che la Cassazione richiede dal 2021. L'importo base non è ancora l'importo finale: la personalizzazione può spostarlo in modo sensibile, ed è la parte che si vince o si perde con i documenti.

Con la sentenza 10579/2021 la Corte di cassazione ha stabilito che il danno da perdita del rapporto parentale, per garantire uniformità di giudizio fra casi analoghi, va liquidato con una tabella a punti. I parametri che assegnano il punteggio sono quattro: rapporto di parentela, età della vittima, età del superstite, convivenza e presenza di altri familiari. Il punteggio si moltiplica per il valore del punto stabilito dalla tabella, e il risultato viene poi personalizzato in aumento o in diminuzione secondo la qualità documentata del legame.

Due tabelle, non una: perché lo stesso caso può valere importi diversi

Tabelle di MilanoTabelle di Roma
Chi le elaboraOsservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di MilanoTribunale di Roma
Uso prevalenteDanno da perdita del rapporto parentale, cioè i casi di decessoDanni riflessi dei congiunti in caso di macrolesione del familiare sopravvissuto
Sistema a puntiAdottato per la perdita parentale dall’edizione 2022Adottato anche per i danni riflessi da macrolesione
DiffusioneLa più applicata sul territorio nazionaleConsolidata, in crescita su alcune casistiche

Le due tabelle producono importi che non coincidono, e il tribunale competente incide sul risultato. È un dato che quasi nessun sito racconta, e che invece serve a capire perché due casi apparentemente simili si chiudono a cifre diverse.

Perché in questa pagina non trovate un importo

Molti siti pubblicano il valore del punto e il tetto massimo risarcitorio in cifre. Noi abbiamo scelto di non farlo, per una ragione verificabile: quei valori cambiano a ogni edizione tabellare, e una pagina che ne pubblica una vecchia diventa silenziosamente sbagliata senza che nessuno se ne accorga. Chi legge un importo del 2021 su una pagina consultata oggi si fa un’idea falsa di quanto può aspettarsi, e su questa materia farsi un’idea falsa ha un costo.

I valori vigenti stanno alla fonte, e sono pubblici. Potete consultarli qui:

Un avvocato che vi indica una cifra prima di aver letto la cartella clinica non sta facendo una stima: sta facendo una promessa che non può mantenere, e che peraltro l’art. 35 del Codice Deontologico Forense gli vieta di fare.

Entro quando si può agire: la prescrizione

Linea del tempo di dieci anni dal decesso con tre barre: dieci anni per agire verso la struttura sanitaria ai sensi dell'art. 2946 c.c., cinque anni verso il singolo medico ai sensi dell'art. 2947 c.c., e il termine più lungo previsto per il reato quando il fatto costituisce omicidio colposo.
I termini non sono uno solo. Chi crede di essere fuori tempo perché sono passati più di cinque anni molto spesso non lo è: verso la struttura il termine è doppio.

Il termine è di dieci anni verso la struttura sanitaria, perché la responsabilità è contrattuale (art. 2946 c.c.), e di cinque anni verso il singolo medico dipendente, perché è extracontrattuale (art. 2947 c.c.). Se il fatto costituisce reato, e l’omicidio colposo previsto dall’ art. 589 del codice penale lo è, può applicarsi il termine più lungo previsto per il reato (art. 2947 co. 3 c.c.).

Da quando si conta. Non sempre dal decesso. Il termine decorre dal giorno in cui il danno si è manifestato e poteva essere ricondotto alla condotta sanitaria: se l’errore emerge solo dopo, per esempio alla lettura di una cartella clinica ottenuta mesi più tardi o dopo un esposto, la decorrenza si sposta in avanti. È una valutazione da fare caso per caso, e non è mai una buona idea farla da soli.

Come si ferma il tempo. La prescrizione si interrompe con un atto di costituzione in mora, cioè una richiesta risarcitoria scritta inviata alla struttura e alla sua assicurazione con mezzo che ne provi la ricezione. Dal giorno della ricezione il termine riparte da capo. È un atto che costa poco e che va fatto per primo quando il termine si sta avvicinando.

Come si prova che l’errore ha causato la morte

La prova non si costruisce con i ricordi, si costruisce con i documenti. Il primo di tutti è la cartella clinica.

La struttura è obbligata a consegnarvela, e in tempi stretti: l’art. 4 co. 2 della legge Gelli-Bianco impone il rilascio della documentazione sanitaria entro sette giorni dalla richiesta, con le eventuali integrazioni entro un massimo di trenta giorni. Preferibilmente in formato elettronico. Se la struttura tarda o consegna un fascicolo incompleto, il ritardo stesso diventa un elemento da far valere.

Sulla cartella lavora il medico legale, affiancato da uno specialista della disciplina coinvolta: la legge lo pretende anche in giudizio, dove l’art. 15 impone che la consulenza tecnica sia affidata a un medico legale insieme a uno o più specialisti della materia. Il loro compito è individuare lo scostamento dalle linee guida e stabilire se una condotta corretta avrebbe cambiato l’esito.

Sul riparto dell’onere della prova nella responsabilità contrattuale conviene essere precisi, perché è cambiato: chi agisce deve provare il contratto, il danno e il nesso causale fra la condotta e il danno; solo a quel punto tocca alla struttura dimostrare di aver adempiuto o che l’inadempimento dipende da causa a essa non imputabile (Cass. S.U. 577/2008 e, sul nesso, Cass. civ. III 28991 e 28992/2019, il cosiddetto decalogo di San Martino).

La procedura, dal primo accesso agli atti alla causa

Prima di poter fare causa la legge impone un passaggio obbligato. L’art. 8 della legge Gelli-Bianco stabilisce che chi vuole agire in giudizio deve preventivamente tentare la conciliazione, con una di due strade: il procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.) oppure la mediazione. Il procedimento deve concludersi entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso; se non si conclude, la domanda diventa procedibile e gli effetti restano salvi depositando il ricorso entro i novanta giorni successivi.

Definizione stragiudizialeGiudizio
Quando accadeAccordo con l’assicurazione della struttura, spesso in sede di ATPQuando la trattativa non porta a una proposta accettabile
Durata indicativaDa 8 a 18 mesiPiù lunga, dipende dal tribunale e dalla complessità della consulenza
Chi decide l’importoLe parti, sulla base della periziaIl giudice, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio
Rischio speseContenutoIn caso di soccombenza il giudice può porre a vostro carico le spese della controparte

Molte pratiche si chiudono senza arrivare in aula, ed è spesso proprio nella sede dell’art. 8 che la vertenza trova un accordo. Le quattro fasi che seguiamo, dalla prima lettura dei documenti alla definizione, sono descritte nella pagina «Come funziona».

Cinque errori che costano il risarcimento

  1. Aspettare. È l’errore più frequente e il più costoso. Ogni mese che passa rende più difficile reperire documenti, sentire testimoni e ricostruire i fatti, e avvicina un termine che a volte è più vicino di quanto sembri.
  2. Non chiedere subito la cartella clinica. La richiesta è un vostro diritto, non un atto ostile, e non impegna a fare nulla. Fatela comunque, anche se non avete ancora deciso se agire.
  3. Accettare la prima proposta dell’assicurazione. Una proposta rapida arriva quando la compagnia ha già valutato che il caso regge. Accettarla comporta quasi sempre la rinuncia a ogni ulteriore pretesa, e va valutata solo dopo che qualcuno di parte vostra ha quantificato il danno.
  4. Far valere una sola voce di danno. Il danno patrimoniale e le voci trasmesse iure hereditatis vengono dimenticate con regolarità, e nessuno dall’altra parte ve le ricorderà.
  5. Fidarsi di una cifra letta su internet. Compresa questa pagina: qui trovate il metodo, non un importo, e il metodo va applicato ai vostri documenti.

Che cosa fare adesso

Nell’ordine, e senza fretta di decidere se agire:

  1. Chiedete la cartella clinica completa alla struttura, per iscritto. Sette giorni per il rilascio, trenta per le integrazioni.
  2. Mettete per iscritto la cronologia dei fatti finché i ricordi sono freschi: date, orari, nomi dei reparti, che cosa vi è stato detto e da chi.
  3. Raccogliete i certificati di morte e quelli che provano il rapporto di parentela.
  4. Fate valutare i documenti da un avvocato che lavori con un medico legale. Se i presupposti non ci sono, è giusto che ve lo dicano prima di aprire una pratica destinata a chiudersi male.

Se qualcosa di quello che avete letto somiglia alla vostra situazione, potete raccontarci il caso: la valutazione preliminare è gratuita e non vi impegna. Le domande che ci vengono rivolte più spesso, dai costi ai tempi, hanno una risposta nella sezione delle domande frequenti.

Avv. Generoso Yuri Restina

Avvocato civilista, si occupa di responsabilità sanitaria e di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Assiste i familiari davanti ai fori di Roma in prevalenza, con assistenza in tutta Italia. Chi vi assiste.

Ordine degli Avvocati di Roma, n. A53057

Questa guida ha finalità informative: non costituisce consulenza legale, non sostituisce il parere di un professionista sul caso concreto e non contiene alcuna promessa di risultato (art. 35 del Codice Deontologico Forense). I riferimenti normativi sono aggiornati alla data indicata in testa alla pagina.

Se questa situazione è la vostra

Leggiamo la documentazione, ne parliamo con un medico legale e vi diciamo se ci sono i presupposti per agire. Quando non ci sono, lo sentite dire subito e senza spese.

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