Risarcimento Decesso Medico Assistenza legale ai familiari Valutazione gratuita
Procedura e tempi

Entro quanto tempo si può chiedere il risarcimento per errore medico

  • 11 min di lettura
  • A cura di Avv. Generoso Yuri Restina

Il risarcimento per errore medico si può chiedere entro dieci anni nei confronti della struttura sanitaria (art. 2946 c.c.) ed entro cinque anni nei confronti del singolo medico dipendente (art. 2947 c.c.). Il termine non corre per forza dal giorno dell'errore: decorre da quando il danno poteva essere ricondotto alla condotta sanitaria, e si interrompe con una richiesta scritta di risarcimento.

La risposta breve: dieci anni, cinque anni, e da quando si contano

Al telefono è quasi sempre la seconda domanda, subito dopo «abbiamo un caso?». E arriva con un’ansia precisa: sono passati tre, quattro, a volte sette anni, e qualcuno ha detto alla famiglia che «ormai è tardi».

Spesso non lo è. I termini sono due, non uno, e dipendono da contro chi si agisce:

Contro chiTerminePerchéNorma
Ospedale, clinica, ASL, casa di cura10 anniRisponde per inadempimento del contratto di spedalitàart. 2946 c.c., richiamato dall’art. 7 co. 1 L. 24/2017
Medico dipendente o convenzionato della struttura5 anniRisponde per fatto illecitoart. 2947 c.c., richiamato dall’art. 7 co. 3 L. 24/2017
Medico scelto e pagato direttamente dal paziente10 anniHa assunto un’obbligazione contrattuale propriaart. 2946 c.c. e art. 7 co. 3 L. 24/2017
Il medico, se il fatto è reatoil termine più lungo del reatoLo prevede il codice civile per i fatti che costituiscono reatoart. 2947 co. 3 c.c.

La cornice è la legge 8 marzo 2017 n. 24, la legge Gelli-Bianco, che all’art. 7 separa nettamente la posizione della struttura da quella del professionista. Gli articoli del codice civile citati si leggono per intero sul testo ufficiale pubblicato da Normattiva.

La conseguenza pratica è una sola, e conviene fissarla subito: quasi sempre la domanda risarcitoria si rivolge alla struttura, sia perché il termine è doppio, sia perché, provati il ricovero, il danno e il nesso causale, è la struttura a dover dimostrare di aver curato correttamente (art. 1218 c.c.). Il medico non è escluso, ma non è il bersaglio naturale.

Da quando comincia a correre il termine

Qui si gioca la maggior parte dei casi dati per persi. Il termine non parte automaticamente dal giorno dell’errore, e nemmeno sempre dal giorno del decesso.

La regola generale è nell’art. 2935 c.c.: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Per il danno alla salute le Sezioni Unite della Cassazione l’hanno declinata in modo molto concreto (Cass. S.U. civ. 576/2008): il termine decorre da quando il danno viene percepito, o avrebbe potuto essere percepito usando l’ordinaria diligenza, come danno ingiusto conseguente al comportamento di un terzo.

Tradotto: non basta sapere che una persona cara è morta. Conta il momento in cui era possibile capire che la morte poteva dipendere da come era stata curata.

Linea del tempo in tre fasi: l'errore sanitario e il decesso; il momento, anche successivo, in cui i familiari possono ricondurre la morte alla condotta sanitaria, da cui decorre il termine; la richiesta scritta di risarcimento ricevuta dalla struttura, che interrompe la prescrizione e fa ripartire da zero un nuovo termine di dieci anni.
Due date che contano più del giorno dell'errore. Il termine parte quando l'errore diventa riconoscibile, e riparte da capo ogni volta che la struttura riceve una richiesta scritta.

Tre situazioni che vediamo spesso, e in cui il calendario si sposta in avanti:

  • La cartella clinica arriva mesi dopo, e solo leggendola un medico legale individua il ritardo diagnostico o la terapia sbagliata. Prima di quel momento la famiglia sapeva della morte, non dell’errore.
  • L’autopsia o il riscontro diagnostico rivelano una causa di morte diversa da quella comunicata ai familiari in reparto.
  • Un procedimento penale, aperto magari su iniziativa di altri, porta alla luce con una consulenza tecnica ciò che la famiglia non aveva gli strumenti per vedere.

C’è però un rovescio che va detto con la stessa chiarezza. L’«ordinaria diligenza» è un criterio oggettivo: se gli elementi per sospettare l’errore c’erano, e la famiglia non li ha guardati, il termine corre lo stesso. Chi basa tutta la difesa su una decorrenza posticipata deve poterla documentare, con date e carte, e il giudice la valuterà con rigore. Per questo il calcolo sicuro è sempre quello che parte dalla data del decesso; la decorrenza successiva è un argomento su cui si ragiona quando quel termine è già scaduto, non una ragione per aspettare.

Morte del paziente: il termine dei familiari e quello degli eredi

Quando l’errore ha causato un decesso, le azioni possibili sono due e viaggiano ciascuna con il suo orologio. Che cosa si chiede con l’una e con l’altra è spiegato nella guida sul risarcimento per morte da malasanità; qui interessa solo il tempo.

Il danno proprio dei familiari (iure proprio), cioè la perdita del rapporto parentale, nasce con la morte. Il termine, di dieci o cinque anni a seconda del destinatario, si conta da lì o dal momento successivo in cui l’errore è diventato riconoscibile.

Il danno della vittima (iure hereditatis), che gli eredi ricevono per successione, era un diritto del paziente. Gli eredi lo ereditano nello stato in cui si trova, compreso il tempo di prescrizione già trascorso. Se fra l’errore e il decesso sono passati mesi, per questa voce il conto può essere cominciato prima della morte.

Figli minorenni: un equivoco che costa caro

Si crede spesso che per un figlio minorenne la prescrizione resti ferma fino ai diciotto anni. Non è così. L’art. 2942 c.c. sospende la prescrizione contro i minori solo per il tempo in cui non hanno un rappresentante legale, e per i sei mesi successivi alla nomina. Se il minore ha un genitore che lo rappresenta, come accade quasi sempre, il termine corre anche contro di lui. Il genitore superstite che aspetta la maggiore età del figlio rischia di fargli perdere il diritto.

Come si ferma l’orologio: l’interruzione della prescrizione

La prescrizione non si subisce e basta: si può interrompere, e interromperla costa poco.

L’art. 2943 c.c. prevede che il termine si interrompa con la notifica di un atto giudiziario e, al quarto comma, con ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore: in concreto, una richiesta scritta di risarcimento. Dal giorno in cui la struttura la riceve comincia un nuovo periodo di prescrizione, intero (art. 2945 co. 1 c.c.).

Perché la lettera funzioni deve avere tre caratteristiche:

  1. Essere ricevuta, e poterlo dimostrare. PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Conta la data di ricezione, non quella di spedizione.
  2. Contenere una richiesta esplicita. Non basta lamentarsi dell’assistenza o chiedere spiegazioni: serve l’intimazione, chiara, a risarcire il danno causato dalla condotta sanitaria indicata.
  3. Arrivare al destinatario giusto. La struttura, con il suo legale rappresentante, e per conoscenza la compagnia o l’ufficio che gestisce i sinistri, quando è noto. Se si vuole tenere aperta anche la strada verso il medico, la richiesta va indirizzata anche a lui.

Struttura e medico, quando rispondono dello stesso danno, sono obbligati in solido (art. 2055 c.c.), e l’art. 1310 c.c. estende a tutti i coobbligati gli effetti dell’atto che interrompe la prescrizione contro uno di loro. È una tutela utile, ma su cui non conviene fare affidamento da soli: la lettera ben fatta è indirizzata a tutti quelli che si vogliono tenere dentro la vertenza.

Anche la conciliazione obbligatoria ferma il tempo

Prima di fare causa, l’art. 8 della legge 24/2017 impone di tentare la conciliazione, con un ricorso per consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis del codice di procedura civile) oppure con la mediazione. Entrambe le strade hanno effetti sulla prescrizione: il ricorso è un atto giudiziario notificato alla controparte, e la domanda di mediazione, dal momento in cui viene comunicata, produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale (art. 8 co. 2 del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28).

Attenzione a un termine diverso, che invece non si interrompe: se la conciliazione non riesce, la causa va iniziata entro novanta giorni dal deposito della relazione del consulente o dalla scadenza dei sei mesi (art. 8 co. 3 L. 24/2017). Qui non si tratta di prescrizione ma di un termine per non perdere gli effetti della domanda: si rispetta, e basta.

Se l’errore è anche un reato: omicidio colposo e prescrizione

La morte causata da una condotta sanitaria colposa può integrare l’omicidio colposo previsto dall’art. 589 del codice penale. Quando il fatto è previsto dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, l’art. 2947 co. 3 c.c. applica quel termine più lungo anche all’azione civile.

Per l’omicidio colposo semplice la pena massima è di cinque anni, e l’art. 157 c.p. fissa la prescrizione del reato nel massimo della pena, ma mai sotto i sei anni per i delitti. Nei confronti del medico, quindi, il termine civile di cinque anni può salire almeno a sei. Verso la struttura non cambia nulla, perché i suoi dieci anni sono già più lunghi.

Due precisazioni che evitano errori frequenti:

  • La denuncia non interrompe la prescrizione civile. È rivolta all’autorità giudiziaria, non a chi deve risarcire. Chi presenta una denuncia deve comunque inviare, in parallelo, la richiesta risarcitoria scritta.
  • La costituzione di parte civile nel processo penale, invece, è una domanda giudiziaria vera e propria e interrompe la prescrizione. Ma il processo penale ha tempi e regole suoi, e non sempre è la sede migliore per ottenere il risarcimento: è una scelta da fare con l’avvocato, non per inerzia.

I casi in cui i termini vanno verificati con più cura

Alcune situazioni non si prestano a una risposta da tabella:

  • Fatti anteriori al 1° aprile 2017, data di entrata in vigore della legge Gelli-Bianco. Per i fatti precedenti la qualificazione della responsabilità del medico dipendente, e con essa il termine, è stata a lungo discussa: va verificata sul caso.
  • Più strutture coinvolte, per esempio un pronto soccorso e l’ospedale che ha ricevuto il paziente in trasferimento. Ognuna è un debitore a sé, e a ognuna va inviata la richiesta.
  • Una lettera già inviata anni fa. Se era una vera costituzione in mora, il termine è ripartito da quella data. Va ritrovata la ricevuta, perché è lei a provare la data.
  • Una trattativa con l’assicurazione in corso da tempo. Trattare non interrompe, di per sé, la prescrizione. Ciò che la interrompe è la richiesta scritta della famiglia o un riconoscimento del diritto da parte di chi deve risarcire (art. 2944 c.c.): un fascicolo aperto dalla compagnia non basta a dormire tranquilli.

Prescrizione e conservazione della cartella: due orologi diversi

Molte famiglie confondono i due tempi. La cartella clinica va conservata dalla struttura senza limiti di tempo (circolare del Ministero della Sanità 19 dicembre 1986 n. 61), quindi i documenti ci sono anche a distanza di anni. Ma il fatto che il fascicolo esista non tiene aperto il diritto: la prescrizione corre per conto suo.

Vale anche il contrario. Chiedere la cartella clinica non interrompe la prescrizione, perché è una richiesta di accesso ai dati, non una domanda di risarcimento. Serve a capire se agire, e va fatta subito; come si chiede, e che cosa elencare per non ricevere un fascicolo incompleto, è spiegato nella guida sulla cartella clinica di un familiare deceduto.

Domande rapide sui termini

Sono passati sei anni dalla morte: è troppo tardi?

Verso la struttura sanitaria no: il termine è di dieci anni (art. 2946 c.c.). Verso il singolo medico dipendente il termine ordinario di cinque anni è scaduto, salvo che sia stato interrotto, che decorra da un momento successivo al decesso o che si applichi il termine più lungo del reato (art. 2947 co. 3 c.c.).

Una telefonata o un reclamo all’URP interrompono la prescrizione?

No. Serve un atto scritto, ricevuto dal destinatario, che contenga una richiesta esplicita di risarcimento (art. 2943 co. 4 c.c.). Un reclamo che chiede spiegazioni sull’assistenza ricevuta di regola non basta.

Dopo l’interruzione quanto tempo resta?

Un nuovo termine intero, dello stesso tipo di quello interrotto: dieci anni verso la struttura, cinque verso il medico, calcolati dal giorno in cui la richiesta è stata ricevuta (art. 2945 co. 1 c.c.).

Per un figlio minorenne il termine è sospeso?

Solo se il minore non ha un rappresentante legale (art. 2942 c.c.). Se c’è un genitore che lo rappresenta, il termine corre normalmente.

Il paziente è sopravvissuto: valgono gli stessi termini?

Sì. Dieci anni verso la struttura e cinque verso il medico dipendente valgono anche per il paziente che ha subito un danno e agisce in prima persona. Questa guida si concentra sui familiari dopo un decesso, che è l’ambito di cui si occupa lo studio.

Che cosa fare adesso, se il tempo vi preoccupa

  1. Segnate la data del decesso e contate dieci anni: è il termine verso la struttura, ed è quello sicuro. Se mancano pochi mesi, il punto 3 viene prima di tutto il resto.
  2. Cercate ogni lettera già inviata alla struttura o all’assicurazione, con le ricevute. Possono aver già fatto ripartire il termine.
  3. Inviate una richiesta scritta di risarcimento via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, se il termine si avvicina. È l’atto che costa meno e protegge di più, ma va scritto bene: un reclamo generico non interrompe nulla.
  4. Chiedete la cartella clinica completa, se non l’avete: non ferma il tempo, ma è l’unico modo di capire se c’è qualcosa da far valere.
  5. Fate verificare i termini a un avvocato prima di concludere che è troppo tardi. Decorrenza, interruzioni e reato sono proprio i punti su cui un caso dato per chiuso si riapre, o su cui un caso che sembrava aperto si scopre prescritto.

Se volete sapere se nel vostro caso i termini sono ancora aperti, potete raccontarci che cosa è successo e quando: la valutazione preliminare è gratuita e non vi impegna. Le altre domande che ci vengono rivolte più spesso trovano risposta nella sezione delle domande frequenti.

Avv. Generoso Yuri Restina

Avvocato civilista, si occupa di responsabilità sanitaria e di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Assiste i familiari davanti ai fori di Roma in prevalenza, con assistenza in tutta Italia. Chi vi assiste.

Ordine degli Avvocati di Roma, n. A53057

Questa guida ha finalità informative: non costituisce consulenza legale, non sostituisce il parere di un professionista sul caso concreto e non contiene alcuna promessa di risultato (art. 35 del Codice Deontologico Forense). I riferimenti normativi sono aggiornati alla data indicata in testa alla pagina.

Se questa situazione è la vostra

Leggiamo la documentazione, ne parliamo con un medico legale e vi diciamo se ci sono i presupposti per agire. Quando non ci sono, lo sentite dire subito e senza spese.

Chiama WhatsApp Valutazione gratuita