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Voci di danno

Paziente anziano o già malato morto per errore medico: spetta il risarcimento?

  • 11 min di lettura
  • A cura di Avv. Generoso Yuri Restina

Sì, l'età e una malattia preesistente non escludono il risarcimento. Se l'errore sanitario ha causato la morte secondo il criterio del «più probabile che non», la struttura risponde per intero (art. 41 c.p., Cass. 15991/2011) e l'età pesa solo sull'importo. Se il nesso resta incerto, si può chiedere la perdita di chance di sopravvivenza, purché seria e apprezzabile (Cass. 5641/2018).

«Era anziano, era già malato»: la frase che ferma molte famiglie

Quasi sempre arriva prima ancora del racconto: «Mio padre aveva 87 anni», «Mia madre aveva un tumore», «Era cardiopatico da anni, forse non ha senso». A volte l’ha detta un medico del reparto, a volte un parente, a volte ce la si dice da soli, e chiude la questione prima di averla aperta.

La risposta breve è che né l’età né una malattia preesistente escludono, da sole, il diritto al risarcimento. Non lo prevede nessuna norma, e la giurisprudenza va nella direzione opposta: un paziente fragile ha diritto a cure adeguate esattamente come uno giovane e sano, e chi lo cura deve tenere conto proprio della sua fragilità.

Quello che età e malattia cambiano è altro, e conviene saperlo subito:

  • rendono più difficile la prova del nesso causale, perché la struttura sostiene che il paziente sarebbe morto comunque;
  • incidono sull’importo, perché le tabelle di liquidazione tengono conto dell’età della vittima e di quella del familiare;
  • aprono una strada intermedia, la perdita di chance, per i casi in cui non si può dire che l’errore abbia causato la morte ma si può dire che abbia tolto possibilità concrete di sopravvivere.

Che cosa deve dimostrare la famiglia

Le regole sono le stesse di qualunque altro caso di morte da malasanità: una condotta sanitaria che si discosta dalle linee guida o dalle buone pratiche (art. 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24), il decesso, e il nesso causale fra l’una e l’altro. I tre elementi e chi può agire, a che titolo, sono spiegati nella guida sul risarcimento per morte da malasanità.

Qui conta un punto solo. Il nesso causale spetta alla famiglia provarlo (Cass. civ. sez. III 18392/2017): se dopo la perizia resta incerto se l’errore abbia avuto un ruolo nella morte, la domanda di risarcimento per il decesso viene respinta. Non serve però la certezza. In sede civile basta che la relazione fra errore e morte sia «più probabile che non» (Cass. S.U. civ. 576/2008).

Per un paziente anziano o malato la domanda tecnica diventa quindi: con una condotta corretta, è più probabile che non che sarebbe sopravvissuto, o che sarebbe vissuto più a lungo? Non «era malato?», ma «che cosa sarebbe successo se lo avessero curato bene?».

Se la malattia ha contribuito alla morte, la struttura risponde lo stesso?

Sì, e per intero. È il punto che sorprende di più le famiglie.

Il nesso causale in sede civile si accerta con le regole degli artt. 40 e 41 del codice penale, e l’art. 41 dice che il concorso di cause preesistenti, anche indipendenti dall’azione di chi ha sbagliato, non esclude il rapporto di causalità. Una malattia di base è esattamente una causa preesistente.

La Cassazione ne ha tratto una regola netta (Cass. civ. sez. III 15991/2011): quando una causa naturale, come la patologia del paziente, concorre con una condotta umana colpevole, il nesso causale non si divide in percentuali. O la condotta sanitaria è una causa della morte, e allora chi l’ha tenuta risponde dell’intero; oppure non lo è, e non risponde di nulla. La struttura non può dire «la malattia ha fatto il 60%, noi paghiamo il 40%».

Le condizioni preesistenti tornano in gioco su un piano diverso, quello di quali conseguenze sono risarcibili e quanto valgono (art. 1223 c.c.). La Cassazione distingue fra menomazioni preesistenti che si limitano a coesistere con il danno e menomazioni che concorrono a produrlo, e solo queste ultime possono pesare sulla liquidazione (Cass. civ. sez. III 28986/2019). Ma non c’è nessuna riduzione automatica: va accertata dal consulente, caso per caso.

Schema a tre esiti per il paziente anziano o già malato. Primo: il nesso fra errore e morte è più probabile che non; si risarcisce il danno da morte per intero e le preesistenze pesano solo sull'importo. Secondo: il nesso con la morte resta incerto ma l'errore ha tolto una possibilità seria e apprezzabile di sopravvivere; si risarcisce la perdita di chance, in via equitativa. Terzo: la morte sarebbe avvenuta comunque o la possibilità perduta era minima; non spetta risarcimento.
Tre risposte possibili, non due. Fra «l'errore ha causato la morte» e «sarebbe morto comunque» c'è la perdita di chance, ed è lì che si colloca una parte dei casi dei pazienti più fragili.

La perdita di chance: quando non si può dire che l’errore abbia causato la morte

È la situazione tipica del paziente con una malattia grave: un tumore scoperto tardi, un infarto trattato in ritardo, una sepsi riconosciuta quando era già avanzata. Il consulente spesso non può concludere che, curato bene, il paziente si sarebbe salvato. Può però concludere che avrebbe avuto una possibilità reale di farcela, e che l’errore gliel’ha tolta.

La Cassazione riconosce questa possibilità perduta come un danno a sé (Cass. civ. sez. III 5641/2018, poi Cass. civ. sez. III 28993/2019), a tre condizioni:

  1. Il nesso con la morte resta incerto. Se è provato, si risarcisce il decesso e la chance non serve; se è escluso, non c’è nulla da risarcire.
  2. La possibilità perduta è seria e apprezzabile, non una speranza vicina allo zero. Una percentuale statistica bassa non basta a fondare la domanda, una consistente sì.
  3. Il nesso fra l’errore e la perdita della possibilità è provato, sempre con il criterio del «più probabile che non».

Il risarcimento della chance non è una frazione del risarcimento per la morte: si liquida in via equitativa, e la percentuale di sopravvivenza indicata dal consulente serve solo come criterio di orientamento (Cass. 5641/2018). Di regola la fanno valere gli eredi, come danno maturato in capo al paziente.

Se il consulente dice «sarebbe vissuto qualche mese in più»

È un caso diverso, ed è bene distinguerlo. Se la perizia indica con una certa precisione che, senza l’errore, il paziente sarebbe vissuto più a lungo, anche solo per un periodo limitato, non si parla di chance ma di morte anticipata: un danno certo, che riguarda la minore durata e la peggiore qualità della vita residua (Cass. 28993/2019). Per un malato terminale, mesi vissuti con cure adeguate e senza sofferenze evitabili non sono un dettaglio che il diritto ignora.

Che cosa conclude la periziaChe cosa si può chiedereCome si liquida
L’errore ha causato la morte, più probabile che nonDanno da morte: perdita del rapporto parentale e voci degli erediTabelle, con l’età fra i parametri
Senza l’errore sarebbe vissuto più a lungo, per un periodo indicabileDanno da morte anticipata e da peggiore qualità della vita residuaSecondo le voci accertate
Il nesso con la morte è incerto, ma la possibilità perduta era seriaPerdita di chance di sopravvivenzaIn via equitativa
Sarebbe morto comunque, o la possibilità era minimaNessun risarcimento per la morte—

L’età riduce l’importo del risarcimento?

L’età non tocca il diritto, ma è uno dei fattori dell’importo. Le tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale, nell’edizione 2024, assegnano punti in base a cinque parametri: età della vittima, età del familiare superstite, convivenza, presenza di altri superstiti nel nucleo, qualità e intensità della relazione. A parità di tutto il resto, la morte di una persona molto anziana vale meno punti di quella di una persona giovane, perché il rapporto che si è interrotto avrebbe avuto, in media, una durata residua inferiore.

Due precisazioni evitano conclusioni affrettate.

  • Per coniuge, figli e genitori il dolore si presume, anche se non si conviveva: l’età del genitore non rende «meno grave» la sua perdita per un figlio adulto, la rende diversamente quantificata.
  • L’intensità della relazione pesa quanto l’età. Il figlio che assisteva ogni giorno la madre malata, il coniuge che viveva con lei da cinquant’anni: sono elementi che si documentano e che spostano la liquidazione.

Come funziona il sistema a punti, e perché le cifre vanno sempre verificate sull’edizione vigente delle tabelle, è spiegato nella guida principale sul risarcimento per morte da malasanità.

Le situazioni che riguardano più spesso i pazienti fragili

Alcuni eventi ricorrono quasi solo con pazienti anziani o già malati, e in molti di essi la malattia di base non c’entra affatto con l’errore.

Infezione contratta in ospedale

Polmoniti, sepsi, infezioni del sito chirurgico: il paziente fragile è più esposto, e la struttura lo sa. La Cassazione ha escluso che la struttura risponda in modo oggettivo, ma ha fissato un onere preciso (Cass. civ. sez. III 6386/2023). La famiglia deve dimostrare, anche per presunzioni, che l’infezione è stata contratta in ospedale; l’accertamento usa un criterio temporale (quando è insorta rispetto al ricovero o alle dimissioni), topografico (dove) e clinico (quali misure di prevenzione servivano). A quel punto è la struttura a dover provare di aver adottato le misure di prevenzione, in concreto e per quel paziente: non basta produrre i protocolli in astratto.

Cadute in reparto, lesioni da pressione, disidratazione

Un paziente anziano che cade dal letto senza le spondine, che sviluppa piaghe da decubito profonde, che non viene idratato o mobilizzato: qui non si discute di diagnosi difficili ma di assistenza. È proprio la fragilità nota del paziente a definire che cosa la struttura doveva fare, e il diario infermieristico è spesso il documento che decide il caso.

Diagnosi tardiva in un paziente oncologico

Il terreno classico della perdita di chance e della morte anticipata. Conta ricostruire quando il segno era leggibile, che cosa avrebbe cambiato una diagnosi tempestiva sulla terapia e sulla prognosi, e se il ritardo ha tolto anche solo tempo e qualità della vita residua.

Morte in RSA o in casa di cura

La legge Gelli-Bianco si applica alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private (art. 7 co. 1 L. 24/2017): anche la residenza per anziani risponde per inadempimento, con il termine di dieci anni. Su come decorre il termine e su come si interrompe c’è una guida dedicata, sui tempi per chiedere il risarcimento.

Perché la perizia conta ancora di più

Con un paziente sano la domanda «sarebbe sopravvissuto?» ha spesso una risposta intuitiva. Con un paziente anziano o malato no: dipende dallo stadio della malattia, dalle comorbilità, dalla letteratura sulla sopravvivenza, da che cosa le linee guida prevedevano per quel tipo di paziente.

Per questo la legge impone che le consulenze nelle cause di responsabilità sanitaria siano affidate a un medico legale insieme a uno specialista della disciplina coinvolta (art. 15 L. 24/2017), e per questo la valutazione seria di un caso comincia sempre da una lettura tecnica della documentazione, non da una lettera all’ospedale. Gli atti da chiedere, a partire dalla cartella completa, dal diario infermieristico e dalla terapia somministrata, sono elencati nella guida sulla cartella clinica di un familiare deceduto.

La conclusione onesta, a volte, è che la morte non era evitabile. Saperlo con una perizia in mano è diverso dal sentirselo dire in corridoio, e chiude il dubbio invece di lasciarlo aperto per anni.

Domande rapide

Mio padre aveva più di 85 anni: ha senso chiedere il risarcimento?

Sì, se c’è stato un errore e se, con cure corrette, sarebbe probabilmente sopravvissuto o vissuto più a lungo. L’età non esclude il diritto: incide sull’importo, perché è uno dei parametri delle tabelle di liquidazione del danno parentale.

Era malato di tumore: l’ospedale può dire che sarebbe morto comunque?

Può sostenerlo, ma deve reggere alla perizia. Se il consulente conclude che l’errore ha causato o anticipato la morte, il risarcimento spetta; se il nesso resta incerto ma la possibilità di sopravvivere perduta era seria, si può chiedere la perdita di chance (Cass. 5641/2018).

Se la malattia ha contribuito, il risarcimento si riduce in percentuale?

No, il nesso causale non si divide: se l’errore è una causa della morte, la struttura risponde dell’intero (art. 41 c.p., Cass. 15991/2011). Le condizioni preesistenti possono pesare sulla liquidazione solo se hanno concorso a produrre il danno, e va accertato caso per caso (Cass. 28986/2019).

Che cos’è la perdita di chance in parole semplici?

È il danno di chi ha perso una possibilità concreta di sopravvivere a causa di un errore, anche se non si può dire che senza l’errore si sarebbe salvato. Deve essere una possibilità seria e apprezzabile, e si risarcisce in via equitativa, non come frazione del danno da morte.

È morto di un’infezione presa in ospedale: chi deve provare che cosa?

La famiglia deve dimostrare, anche per presunzioni, che l’infezione è stata contratta durante il ricovero. La struttura deve poi provare di aver applicato in concreto, per quel paziente, tutte le misure di prevenzione necessarie (Cass. 6386/2023).

Che cosa fare adesso

  1. Non scartate il caso per l’età o per la diagnosi. Sono elementi che pesano sulla prova e sull’importo, non sul diritto.
  2. Chiedete la cartella clinica completa, con diario infermieristico, terapie e, se c’è stato, il riscontro diagnostico: per un paziente fragile l’errore sta spesso nell’assistenza quotidiana più che nella diagnosi.
  3. Annotate la storia clinica di prima: com’era il paziente nelle settimane precedenti il ricovero, che cosa faceva, chi lo assisteva. È ciò che permette di misurare che cosa ha tolto l’errore.
  4. Fate leggere la documentazione a un medico legale e a uno specialista prima di qualunque lettera. È l’unico modo per sapere quale delle tre strade, morte, morte anticipata o perdita di chance, è percorribile.

Se volete capire se il vostro caso ha fondamento, potete raccontarci che cosa è successo: la valutazione preliminare è gratuita e non vi impegna. Le altre domande che ci vengono rivolte più spesso trovano risposta nella sezione delle domande frequenti.

Avv. Generoso Yuri Restina

Avvocato civilista, si occupa di responsabilità sanitaria e di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Assiste i familiari davanti ai fori di Roma in prevalenza, con assistenza in tutta Italia. Chi vi assiste.

Ordine degli Avvocati di Roma, n. A53057

Questa guida ha finalità informative: non costituisce consulenza legale, non sostituisce il parere di un professionista sul caso concreto e non contiene alcuna promessa di risultato (art. 35 del Codice Deontologico Forense). I riferimenti normativi sono aggiornati alla data indicata in testa alla pagina.

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